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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001) E s t r a t t o Approvato dall’Assemblea dei soci in data 19 Dicembre 2008 SOMMARIO Nota introduttiva Premessa 1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001 2. I reati previsti dal Decreto 3. Le sanzioni a carico degli Enti 4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo 5. Funzione del Modello 6. L’ adozione del Modello 7. Struttura del Modello PARTE GENERALE Codice Etico Sezione I Principi Ispiratori 1. Imparzialità, trasparenza e correttezza 2. Accuratezza, completezza e riservatezza3. Equità nell’esercizio di poteri autoritativi 4. Relazioni e responsabilità Sezione II Criteri generali di condotta 1. Linee generali del sistema organizzativo 2. Sistema di deleghe e procure 3. Trattamento delle informazioni 4. Regali, omaggi e benefici Sezione III Relazioni con i collaboratori 1. Selezione ed assunzione del personale 2. Gestione, valorizzazione e formazione del personale 3. Gestione del tempo di lavoro 4. Sicurezza, integrità e tutela della persona 5. Doveri dei collaboratori 6. Utilizzo dei beni aziendali 7. Tutela della privacy Sezione IV Relazioni con i clienti e con i fornitori 1. Stile di comportamento 2. Controllo della qualità 3. Scelta dei fornitori 4. Integrità, indipendenza e regolazione dei rapporti Sezione V Relazioni con la collettività 1. Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni 2. Rapporti istituzionali 3. Disposizioni delle Autorità antitrust e delle altre Autorità Indipendenti 4. Considerazioni conclusive CODICE DISCIPLINARE 1. Principi generali 2. Profili sanzionatori 2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 2.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti 3. Procedure disciplinari: 3.1. nei confronti dei lavoratori dipendenti 3.2. nei confronti dei dirigenti 4. Altre misure di tutela ORGANO di CONTROLLO 1. Istituzione e struttura 2. Attribuzione e poteri 3. Compiti operativi PARTE SPECIALE Parte Speciale “ A “ 1. I reati in danno della Pubblica Amministrazione 2. Aree a rischio e processi interni di controllo 3. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale 4. I responsabili delle attività nelle aree a rischio Parte Speciale “ B “ 1. I reati societari 2. Aree a rischio e processi interni di controllo 3. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale 4. I responsabili delle attività nelle aree a rischio Parte Speciale “ C “ 1. Gli altri reati 2. Aree a rischio e processi interni di controllo 3. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale 4. I responsabili delle attività nelle aree a rischio NOTA INTRODUTTIVA Il Modello di Organizzazione, Gestione e ControlloIl D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli “enti“ (persone giuridiche, società, associazioni …) per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da parte di persone fisiche, qualificate da “funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di esercizio anche di fatto, della gestione e del controllo “ .A fini di prevenzione, di tutela patrimoniale e quale esimente, la normativa ha previsto l’adozione di un Modello che, ponendo in correlazione “etica – legalità - diritti fondamentali”, si prefigge di sviluppare una nuova cultura d’impresa.Il Modello, in applicazione dal 1° gennaio 2009, si compone sostanzialmente di tre parti (generale – speciale – applicativa) nel cui ambito particolare rilevanza assumono: - il Codice Etico;
- il Codice Disciplinare;
- l’ Organo di Controllo;
- i Processi ed i protocolli applicativi.
I processi, tenuto conto dell’assetto organizzativo - strutturale, della dimensione e delle proiezioni operative della società, afferiscono ad “aree“ che sono state ritenute astrattamente espressive di “pericolosità“, in quanto contenenti possibili “fattori di rischio”.Al loro interno i processi sono regolati da protocolli (parametrati sulle partizioni proprie del Sistema Gestione Qualità), orientamenti pratici ed obblighi volti a mantenere su livelli di adeguatezza e di effettività il funzionamento del Modello e dell’organismo di vigilanza e controllo che da esso trae motivo e fondamento.In sintesi, posto che “societas delinquere potest “, il Modello tende a realizzare un sistema di prevenzione, dinamicamente efficace ed orientato a sintonizzare i comportamenti, societari e personali, su percorsi “virtuosi” (cioè, regolamentati nella forma e nella sostanza) verso approdi di chiarezza, linearità e correttezza. P R E M E S S A 1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n.231/ 2001.Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge 29 settembre 2000, n.300, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità delle persone giuridiche (società ed associazioni anche prive di personalità giuridica: “enti”) come conseguenza di determinate tipologie di reato poste in essere a vantaggio o nell’interesse delle stesse.Questa nuova forma di responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali il patrimonio egli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, qualora dalla condotta illecita l’ente abbia tratto un vantaggio economico.Schematizzando, la responsabilità dell’ente ricorre ove: - il reato commesso rientra fra quelli previsti negli artt. 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies , 25 septies e 25 octies del Decreto (come ampliato da successive integrazioni normative);
- l’autore del reato sia un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:
- soggetti che occupano una posizione apicale all’interno dell’ente,ossia chi esercita funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;- soggetti in posizione non apicale, sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti anzidetti,tutte le volte in cui agiscano per conto dell’ente e nell’ambito dei compiti ad essi attribuiti; - i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
2. I reati previsti dal DecretoLa tipologia delle fattispecie penali, originariamente considerate dal D. Lgs. 231/ 2001, è stata progressivamente ampliata da altri reati, rubricati sub artt. 25 quinquies, 25 sexies , 25 septies e 25 octies, nonché da rinvii operati da successive disposizioni di legge intervenute, da ultimo la c.d. legge sulla sicurezza ed il collegato sviluppo, più in chiaro, la Legge 15/07/2009 n. 94, recante “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza” (entrata in vigore il successivo 8 agosto ) e la Legge 23/07/2099 n. 99, relativa a “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ( entrata in vigore il successivo 15 agosto ).Per effetto delle disposizioni di legge considerate, l’elenco dei reati “presupposti” che realizzano la responsabilità amministrativa, in sede penale, degli Enti, si arricchisce ora di tre nuovi capitoli intitolati ai delitti contro l’industria e il commercio, ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, ai delitti di criminalità organizzata.Ne deriva un quadro di specificazioni articolato e complesso, formato – allo stato – dalle ipotesi delittuose di seguito riportate, qualificate dai riferimenti dispositivi di corrispondenza, originari, rettificati ovvero incrementati dalla produzione normativa attualmente vigente. · Malversazione a danno dello Stato (art. 25 del Decreto: artt. 316 bis c.p.);· Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.24 del Decreto : art. 316 ter c.p.);· Corruzione e concussione (art. 25 del Decreto : artt.317 – 318 - 319 – 319 bis - 319 ter – 321 e 322, commi 1 e 3, c.p.); · Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto, come integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15: artt. 453, 454, 455, 457, 459, 464, 473 e 474 c. p. – come previsto dalla Legge 23 novembre 2001 , n. 409 di conversione del D. L. 350 / 2001);· Truffa aggravata (art. 24 del Decreto : art. 640, comma 2, n.1, c.p.); · Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto: art. 640 bis c.p.);· Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto – art. 640 ter c.p.);· Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615 ter, quater e quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis, quater e quinquies, 636 ter , 640 quinquies, 491 bis c. p.);· Reati societari (art. 25 ter del Decreto):- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dalla Legge 262/ 2005);- Falso in prospetto (art. 2623 c.c. abrogato e sostituito dall’art. 173 bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62); - Falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione (art.2624 c.c.);- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);- Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.);- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.);- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c., esclusivamente con riferimento alle società quotate, come modificato dalla Legge 262/ 2005);- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);- Illecita influenza sull’ assemblea (art. 2636 c.c., come modificato dal D. Lgs. 61/2002); - Aggiotaggio (art. 2637 c.c. - con riferimento a strumenti finanziari non quotati, come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);· Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ ordine democratico (art. 24 quater del Decreto: art. 270 bis c.p. – introdotto dalla Legge 7/2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999);· Delitti di criminalità organizzata transnazionale (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006,n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis c. p., art. 291 del D.P.R. 23 gennaio 1973, nr, 43, art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, nr. 309 artt. 648 bis e 648 ter , 377 bis e 378 c. p., nonché ai reati concernenti il traffico di migranti di cui all’art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Decreto Lgs 25 luglio 1998, nr. 286);· Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, introdotto dall’art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94):- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ( art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); - Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter c.p.);- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavitù (art. 416, comma 6, artt. 600, 600 bis,commi 1 e 2, 600 ter, commi 1, 2, 3 e 4, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c. p.);- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione avvalendosi delle condizioni di cui all’ art. 416 – bis c. p. al fine di agevolare l’attività delle associazioni medesime;· Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Decreto lgs. 286/1998 in relazione alla Legge 16 marzo 2006, n. 146); · Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c. p., introdotto dalla Legge 6 febbraio 2006,n. 38 in relazione alla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);· Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25- bis. 1, introdotto dall’art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99: artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517 , 517 ter, 517 quater); · Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto: artt. 600, 601, 602, 600 bis, 600 ter, 600 quater 1, 600 quinquies – introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38);· Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto - art. 187 quinquies del TUF, come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62): - Abuso di informazioni privilegiate (“insider trading”: artt. 181,184 e 187 bis del TUF - come sopra); - Manipolazioni del mercato (artt. 185 e 187 ter del TUF - come sopra);· Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’ igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto: artt. 589 e 590, comma 3, c. p. – introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, la cui attuazione ha dato luogo al D. Lgs. 1° Aprile 2008, n.81); · Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto: artt. 648 , 648 bis e 648 ter – introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);· Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del Decreto introdotto dall’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, con riferimento agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633);· Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria (art. 25 novies del Decreto, come aggiunto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 - art. 4 – ripetendo erroneamente l’articolo già considerato nella Legge 99/ 2009, in relazione all’ art. 377 bis c. p.);· Favoreggiamento personale (art. 378 c. p. in relazione alla Legge 16 marzo 2006, n. 146). 3. Le sanzioni a carico degli Enti Il sistema sanzionatorio applicabile agli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevede l’irrogazione di:- sanzioni pecuniarie;- sanzioni interdittive;- confisca;- pubblicazione della sentenza di condanna.La pena pecuniaria costituisce il perno del sistema sanzionatorio e, per tutti gli illeciti contemplati dal D. Lgs. 231/ 2001 (e dalle successive norme intervenute), trova applicazione “per quote” (non inferiori a cento e non superiori a mille) di importo variabile (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), in relazione all’entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.Le sanzioni interdittive, specificamente individuate dal Decreto, sono:· l’interdizione dall’esercizio dell’attività;· la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;· il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;· l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;· il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; si correlano alla sussistenza di precise condizioni (commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva, conseguimento di un profitto di rilevante entità o pericolo di reiterazione dell’illecito); si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria. L’ “arsenale” sanzionatorio degli illeciti dipendenti da reato è completato dalla confisca,anche nella forma “per equivalente”, del prezzo o del profitto del reato e dalla pubblicazione della sentenza di condanna disposta dal Giudice ed eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale, ma a spese dell’Ente. 4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e ControlloIl Decreto prevede che l’Ente è esonerato da responsabilità e da qualsivoglia profilo sanzionatorio, qualora l’organo dirigente abbia:· adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati considerati;· affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’ osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo,costituito dall’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.La costituzione e l’affidamento all’organismo dei compiti di vigilanza e controllo come sopra indicati, unitamente al corretto ed efficace loro svolgimento, rappresentano i requisiti indispensabili ai fini dell’esonero dalla responsabilità sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, sia dai sottoposti all’altrui direzione.In sostanza, i modelli di organizzazione e di gestione attivati dalla nuova disciplina rappresentano un sistema di “salvaguardia” che si traduce nella definizione dei tratti essenziali di un impianto di controllo interno a fini di prevenzione dal rischio di commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni), nel cui ambito trovano, altresì, collocazione “i diritti, i doveri e le responsabilità dell’ente” verso i terzi, ampiamente intesi, in forma di Codice etico, nonché un Codice disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle regole comportamentali previste nel Modello.Il Modello di organizzazione, gestione e controllo esprime, dunque, l’insieme dei diritti,dei doveri e delle responsabilità dell’ente (nelle sue varie componenti) e dei propri collaboratori, in vista di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. 5. Funzione del ModelloIl Modello realizza la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo,anche in via preventiva, volte ad evitare la commissione delle tipologie di reato contemplate dal D. Lgs.231/ 2001 e dalle norme di ampliamento successivamente intervenute.In particolare, mediante l’individuazione delle “aree di attività a rischio “ e la loro conseguente “proceduralizzazione”, il Modello si propone specificamente di:- determinare, in tutti coloro che operano nelle “aree di attività a rischio” in nome e per conto della NIDACO Costruzioni Srl., la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazione delle prescrizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, nei propri confronti ed anche a carico della società e, sul piano disciplinare, a termini delle sanzioni erogabili dalla società;- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla NIDACO Costruzioni Srl., in quanto contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che informano l’espletamento della propria missione societaria;- consentire alla società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati considerati anche in virtù dell’attuata azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”. Qualificano, in particolare, il Modello le prescrizioni finalizzate a:- sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli, le regole comportamentali e le procedure istituite;- definire le “aree di attività a rischio” nel cui ambito si ritiene più alta (e possibile) la commissione dei reati; - attribuire all’Organismo di controllo specifici compiti di vigilanza sull’ efficace e corretto funzionamento del Modello;- prescrivere il rispetto del principio di separazione delle funzioni assegnate;- determinare la verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello, con previsione di aggiornamenti periodici a riscontro della sua efficacia ovvero in presenza di mutamenti della realtà societaria. 6. L’adozione del ModelloIl D. Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,comunicati – per il controllo – al Ministero della Giustizia.La realizzazione del Modello approntato dalla NIDACO Costruzioni Srl, avente ad oggetto la “progettazione e costruzione di opere edili, civili ed industriali”, ha seguito, nei limiti delle indicazioni utili al proprio assetto, le Linee Guida indicate da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 ( aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, il 31 marzo 2008), nonché quelle definite dall’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, approvate il 31 marzo 2003 (ed aggiornate il 1° settembre 2004).In particolare, ai criteri metodologici e concettuali delle Linee Guida si è fatto riferimento per: - la identificazione delle aree di attività/funzioni a rischio nelle quali possono verificarsi eventi pregiudizievoli agli obiettivi del D. Lgs. 231/2001;
- l’apprestamento di sistemi di controllo, in termini di protocolli applicativi, per l’efficace contrasto dei possibili rischi identificati, fino a comprimerli su livelli di accettabilità, eludibili, nei casi di reato doloso, solo attraverso condotte fraudolente;
- la focalizzazione, per i reati colposi, dei principi e criteri essenziali per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ ambito degli spazi operativi (interni ed esterni) dell’impresa, la cui violazione risulta incompatibile con la intenzionalità fraudolenta.
7. Struttura del ModelloIl Modello è costituito da una “ Parte generale”, una “Parte speciale” e da una “Parte applicativa”. La Parte generale comprende:· il Codice etico, che esprime i principi di “deontologia aziendale”;· il Codice disciplinare, contenente le sanzioni relative alle violazioni del Modello;· l’Organo di controllo: con il quadro delle attribuzioni dei poteri che ne regolano l’azione di vigilanza. La Parte speciale è suddivisa in tre comparti in ragione delle diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni e modifiche) come segue:- la Parte speciale “A“ descrive il funzionamento del Modello con riguardo ai reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione;- la Parte speciale “B“ si riferisce al funzionamento del Modello relativamente ai reati societari;- la Parte speciale “C” comprende gli “altri reati”, in forma di categoria residuale, e, tuttavia, per talune fattispecie, di rilevante interesse ai fini dell’applicazione del Modello. La Parte applicativa comprende i processi, i corrispondenti protocolli di attuazione e note esplicative (modalità ed obblighi di informazione) volti, nel loro insieme, a garantire gli obbiettivi sociali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei principi di correttezza che qualificano l’azione della società. Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna NIDACO Costruzioni Srl, nelle sue più varie componenti soggettive, all’osservanza dei principi e delle norme di comportamento in esso poste ad arricchimento dei processi decisionali e delle pertinenti proiezioni operative. Si applica, dunque, a quanti in essa e per essa operano,in forma diretta e/o indiretta (amministratori, impiegati, operai, componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti, soggetti incaricati della revisione del controllo contabile, componenti dell’organismo di controllo, collaboratori, soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le funzioni anzidette), i quali si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi e le norme vigenti in qualsiasi contesto territoriale abbiano ad esercitare la mission societaria.Nell’espletamento delle operazioni di gestione sociale,ciascun operatore (come sopra indicato) deve rispettare le norme relative al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo della società. Ai principali fornitori, ai collaboratori esterni, come ai soggetti già individuati, da indicare tutti quali “interlocutori“, NIDACO Costruzioni Srl richiede una condotta in linea con le prescrizioni del Modello, costituite da:· principi generali sulle relazioni con gli interlocutori che definiscono i valori di riferimento della società nella complessità delle sue proiezioni;· criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori che indicano specificamente le linee guida e le norme cui attenersi per il rispetto dei principi generali e prevenire il rischio di comportamenti non etici;· meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la coerenza al Modello ed indispensabili a garantirne il continuo miglioramento.Il Modello, mediante comunicazione diretta e tramite pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale, è portato a conoscenza di tutti gli “interlocutori”, interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori). P A R T E G E N E R A L E C O D I C E E T I C O Sezione IPrincipi Ispiratori 1. Imparzialità, trasparenza e correttezzaNelle relazioni con i propri interlocutori, nei rapporti con i soci, nella gestione del personale, come dei fornitori, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i clienti privati, nella organizzazione del lavoro, NIDACO Costruzioni Srl opera ispirandosi a criteri di imparzialità, trasparenza e correttezza, rifuggendo da tratti discriminatori ed avendo, piuttosto, a riferimento l’obiettività e l’uguaglianza senza distinzioni di sorta, evitando conflitti d’interesse e/o situazioni produttive di vantaggi personali ovvero opportunità d’affari che contrastino con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. 2. Accuratezza, completezza e riservatezzaI contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti con accuratezza e diligenza, nella più ampia reciproca consapevolezza, con impegno a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle controparti.Le informazioni devono essere fornite in forma completa, in termini comprensibili, in maniera accurata in modo tale che gli interlocutori della società possano prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative possibili e delle conseguenze rilevanti.Nella formulazione dei contratti, la società ha cura di specificare ai contraenti, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste. E’ fatto divieto di approfittare di lacune contrattuali o eventi imprevisti per rinegoziare il contratto onde approfittare della posizione di dipendenza o di debolezza della controparte.NIDACO Costruzioni Srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, attenendosi, anche nel caso di autorizzazione all’uso, alla osservanza scrupolosa delle norme giuridiche vigenti; parimenti pone a carico dei collaboratori il divieto ad utilizzare informazioni riservate se non correlate all’esercizio della propria attività.Criteri ispirati a legalità e correttezza devono essere posti nell’utilizzo di risorse finanziarie della Società, le cui finalità – se necessario – dovranno costituire oggetto d’informazione verso l’organismo di controllo. 3. Equità nell’esercizio di poteri autoritativiNel perfezionamento e nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano relazioni di tipo gerarchico, in specie con il collaboratori, NIDACO Costruzioni Srl si impegna ad esercitare la posizione di autorità con equità, rispetto e correttezza, rifuggendo da forme di abuso lesive della dignità ed autonomia dei collaboratori e garantendo che le scelte di organizzazione del lavoro ne salvaguardino il valore.Le risorse umane, al pari di quelle economico-finanziarie, necessitano di adeguata valorizzazione, siccome fattori indispensabili al raggiungimento degli obiettivi societari.In tale prospettiva, la società garantisce l’integrità fisica e morale dei propri collaboratori ai quali assicura condizioni di lavoro dignitose ed ambienti di lavoro salubri e sicuri, rigettando richieste o situazioni contrarie alla Legge, al Modello ed ai principi etici che lo informano. 4. Relazioni e responsabilitàConsapevole dell’influenza che le proprie attività possono riflettere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività, la società opera attraverso un rigoroso programma di autocontrollo che comprende il rispetto delle norme vigenti in materia ambientale, l’apprezzamento del valore della concorrenza leale e, nel contempo, il rifiuto di comportamenti collusivi e di abuso di posizione dominante che, al contrario, ove rilevati, devono formare oggetto di denuncia agli organi competenti.Le azioni in tal senso, come ogni altra informazione rilevante disponibile, devono essere portate tempestivamente all’attenzione dei soci per una loro partecipazione consapevolmente responsabile, precipuamente rivolta alla soddisfazione ed alla tutela della clientela attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.NIDACO Costruzioni Srl, al riguardo, orienta le proprie attività su elevati standard di qualità in ragione del sistema UNI EN ISO 9001: 2000. Sezione IICriteri generali di condotta 1. Linee generali del sistema organizzativo Il sistema organizzativo di NIDACO Costruzioni Srl è improntato a chiarezza,trasparenza, conoscibilità e pubblicità delle funzioni, dei ruoli, dei livelli di responsabilità che, riflettendosi all’interno dei processi decisionali, operano precipuamente una netta distinzione fra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo.Il contesto delle relazioni espresse, e dei correlativi rapporti di dipendenza, trovano chiara esplicitazione nell’organigramma aziendale, cui corrispondono, per le posizioni operative in esso definite, precisi ambiti di responsabilità.Parimenti chiara ed inequivocabile risulta la definizione dei ruoli e dei compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, ai quali compete il compito di direzione,impulso e coordinamento delle funzioni da esso dipendenti.Precise procedure operative regolano, tra l’altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali; i processi di affidamento degli incarichi; i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici; di gestione delle gare; di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi. 2. Sistema di deleghe e procureL’affidamento di poteri attraverso deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza e di inequivocabilità, sia per prevenire le possibilità d’incorrere in reati, sia per consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.La “delega” è l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti che trova riferimento nel sistema di comunicazioni organizzative.La “procura“ è l’atto giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto il potere di agire in sua rappresentanza.Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale che definisca, in modo specifico ed inequivocabile, i poteri del delegato,precisandone i limiti e la posizione gerarchica di riferimento.La delega deve corrispondere ad un livello di responsabilità adeguato testimoniato da una corrispondente posizione nell’organigramma societario.La procura che comporta il potere di rappresentanza della società deve essere riscontrata da una delega interna che descriva il relativo potere di gestione. Deleghe e procure devono essere tempestivamente aggiornate. 3. Trattamento delle informazioniLe informazioni relative agli “interlocutori” sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati in conformità del D. Lgs. 196/ 2003.Ove necessario, NIDACO Costruzioni Srl ricorre all’applicazione di procedure specifiche per la protezione delle informazioni, organizza i propri uffici in funzione del loro corretto trattamento, impegna i soggetti terzi che intervengono nel trattamento all’osservanza di clausole di riservatezza. 4. Regali, omaggi e beneficiPer regalo s’intende qualsiasi tipo di utilità o beneficio.Non è ammessa alcuna forma di regalo (che possa essere anche solo interpretata come) eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o che sia comunque rivolta ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla società.E’ fatto esplicito divieto di elargire omaggi e regali, in qualsiasi forma, a funzionari pubblici, italiani o esteri, o a loro familiari, che possano influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, neppure in quelle aree in cui è consuetudine offrire (o promettere) regali a partner commerciali o interlocutori istituzionali.NIDACO Costruzioni Srl si astiene in ogni caso da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai Codici etici – qualora noti – delle aziende o degli enti con i quali intrattiene rapporti.Salvo quelli di modico valore, i regali e/o gli omaggi offerti devono essere documentati, autorizzati dal responsabile di funzione e portati a conoscenza dell’Organismo di controllo, il quale deve essere, altresì, informato dei “presenti“ o benefici, non rientranti nella casistica consentita, ricevuti dai collaboratori della NIDACO Costruzioni Srl, onde valutarne l’appropriatezza, al fine di segnalare, eventualmente, al mittente la politica adottata in materia dalla società. Sezione IIIRelazioni con i collaboratori 1. Selezione e assunzione del personaleAlle reali esigenze aziendali è rapportato il profilo professionale e psico-attitudinale dei candidati ai quali, nel rispetto delle pari opportunità, vengono richieste le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza, fuori da favoritismi, nepotismi o forme clientelari.Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. All’atto della costituzione del rapporto, al collaboratore viene consegnato un estratto del Modello e fornite informazioni chiare e comprensibili, aventi ad oggetto: · caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;· elementi normativi e retributivi alla stregua del contratto collettivo di lavoro;· norme e procedure da adottare al fine di evitare possibili rischi alla salute in dipendenza dall’attività lavorativa.Non sono tollerate forme di lavoro irregolare o, comunque, non previste dallavigente normativa in materia. 2. Gestione, valorizzazione e formazione del personaleI processi di gestione e sviluppo formativo del personale si rapportano alla corrispondenza tra profili attesi e qualità possedute e manifestate dai collaboratori.L’accesso a ruoli ed incarichi è determinato in base alle effettive e comprovate competenze e capacità del candidato/collaboratore e, compatibilmente con l’efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità che agevolano la gestione dello stato di maternità e, più in generale, la cura dei figli.La valutazione dei collaboratori coinvolge varie posizioni soggettive, quali i responsabili societari, la direzione del personale, quanti sono entrati in relazione con il valutando.Costituiscono precetti incontestabili il pieno utilizzo e la valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura aziendale, come l’attivazione di qualsiasi leva disponibile per favorirne lo sviluppo, avuto riguardo alle caratteristiche ed ai punti di qualificazione dei collaboratori.La società mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi nell’ottica di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale, con previsione di una formazione “istituzionale”, da erogare in determinati momenti della vita del collaboratore nell’ambito dell’azienda, ed una formazione ricorrente rivolta al personale operativo. Azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale sono previste nel caso di eventi nuovi o imprevisti (che devono comunque essere esplicitati), i quali possono dar luogo ad assegnazioni d’incarichi diversi rispetto a quelli praticati avendo,tuttavia, cura di salvaguardare le competenze specifiche e di distribuire la “riorganizzazione” il più uniformemente possibile tra tutti i collaboratori, in coerenza con l’esercizio efficace ed efficiente dell’attività d’impresa. 3. Gestione del tempo di lavoro Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con le loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto,prestazioni, favori personali o comportamenti che si configurino in violazione delle prescrizioni del Modello. I collaboratori devono essere coinvolti nell’organizzazione del lavoro, prevedendo momenti di partecipazione alle decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali che possono trarre vantaggio dalla elaborazione di vari punti di vista, fermo restando in capo al responsabile la formulazione delle decisioni finali.I collaboratori devono, comunque, concorrere sempre, con adeguato spirito di partecipazione, all’attuazione delle attività determinate. 4. Sicurezza, integrità e tutela della personaLa salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono temi di estrema rilevanza che impegnano la società in azioni di prevenzione, misure di tutela ed interventi di informazione e formazione, necessari alla realizzazione di un sistema incentrato sul lavoratore e sostenuto da una sua presente ed attiva partecipazione.NIDACO Costruzioni Srl sollecita e promuove, a tutti i livelli, comportamenti responsabili volti a prevenire possibilità di rischio attraverso la realizzazione di ambienti di lavoro salubri e sicuri, nel rispetto assoluto della vigente normativa in materia (in primis, il D. Lgs. 81/2008) e, quindi, nell’attuazione di ogni utile apprestamento, di natura tecnica ed organizzativa, quali, in particolare: - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- l’introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- la continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da tutelare;
- l’ adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l’apporto di interventi formativi e di comunicazione.
In funzione delle proprie caratteristiche operative, la società assicura ai propri collaboratori condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona, garantite da adeguati standard di sicurezza ed assistite da ogni possibile misura precauzionale di esercizio (aspetti organizzativi e gestionali).In termini più didascalici, NIDACO Costruzioni Srl raccomanda ed impegna quanti operano, a vario titolo, nel proprio ambito di lavoro ad osservare i principi ed i criteri che sono posti a fondamento delle decisioni societarie, convergenti sull’inderogabile esigenza di: - evitare i rischi, valutando quelli che possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte, tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- attenuare il lavoro monotono e ripetitivo per ridurne gli effetti sulla salute;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è ovvero è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione attraverso l’integrazione di tecnica, organizzazione del lavoro, relazioni sociali,metodiche di lavoro e di produzione;
- attribuire priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alla protezione individuale;
- fornire istruzioni chiare ed informazioni dettagliate ai collaboratori.
Sul piano morale, la società salvaguarda ogni posizione lavorativa da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi comportamento/atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze, evitando o non ammettendo situazioni che possono turbarne la sensibilità o la sfera intima. 5. Doveri dei collaboratoriI collaboratori di NIDACO Costruzioni Srl sono tenuti ad agire lealmente nel rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro e delle prescrizioni del Modello, assicurando le prestazioni ad essi richieste.Sono, altresì, tenuti ad evitare situazioni che possano essere produttive di conflitti d’interessi ed a non approfittare di opportunità di affari venute a loro conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni (ad esempio, nelle trattazioni con fornitori,clienti e/o concorrenti e loro familiari, accettando denaro o favori da persone o aziende in rapporti di affari con la società).La manifestazione (o anche solo l’apparenza) di un possibile conflitto d’interessi deve essere opportunamente comunicata al responsabile di riferimento che avrà cura d’informare, nelle forme dovute, l’Organismo di controllo.Informazioni sulle attività svolte al di fuori del tempo di lavoro dovranno essere rese nel caso che possano indurre (o apparire) come in conflitto d’interessi con la società.Sul piano della sicurezza, per garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni, i collaboratori devono approntare i propri documenti in modo chiaro, oggettivo ed esauriente, consentendone – ove necessario – la verifica da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati. 6. Utilizzo dei beni aziendaliOgni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza e scrupolo per tutelare i beni aziendali attraverso comportamenti accuratamente responsabili e fedeli alle procedure operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo, documentando compiutamente il loro impiego, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie a lui affidate, evitando utilizzi impropri dei beni produttivi di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l’interesse dell’azienda.Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali situazioni di pericolo o eventi dannosi per la società.Relativamente alle applicazioni informatiche, ogni collaboratore ha l’obbligo di conformarsi scrupolosamente alle politiche di sicurezza aziendale al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici che devono essere esclusivamente utilizzati per il miglioramento delle proprie conoscenze tecniche e non per usi sconvenienti o per la diffusione di informazioni personali, riservate o relative a qualsiasi altro materiale della società.NIDACO Costruzioni Srl si riserva il diritto di impedire eventuali utilizzi anomali dei propri beni ed infrastrutture attraverso la messa in opera di ogni necessario apprestamento di prevenzione, analisi e controllo. 7. Tutela della privacyL’adozione del Documento di Programmazione della Sicurezza, come previsto dal D. Lgs. 196/2003 realizza la tutela della privacy dei collaboratori.Restano esclusi da qualsiasi indagine le idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori e, parimenti, fatte salve le ipotesi di legge, la diffusione di dati personali senza il previo consenso dell’interessato. Sezione IVRelazioni con clienti e fornitori 1. Stile di comportamentoDisponibilità, rispetto e cortesia, fuori da arbitrarie discriminazioni, devono qualificare i contatti con la clientela nell’ottica di un rapporto proficuo, collaborativo ed all’insegna della professionalità.I contratti e le comunicazioni ai clienti, compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale (qualora disponibile), devono essere chiari, semplici e completi, formulati con il linguaggio della “ordinaria normalità” per essere agevolmente percepiti ed intesi ai fini della decisione, rifuggendo da pratiche elusive o scorrette, da informazioni ingannevoli o non veritiere.NIDACO Costruzioni Srl provvede a comunicare tempestivamente ogni informazione che abbia ad oggetto eventuali modifiche al contratto; eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti; l’esito di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo. E, nel contempo, s’impegna a fornire sollecito riscontro ai suggerimenti e ai reclami prodotti da clienti e/o dalle associazioni a loro tutela, assicurando il ricevimento delle comunicazioni e garantendone la risposta entro i tempi strettamente necessari.Nella gestione delle posizioni creditorie, NIDACO Costruzioni Srl opera con discrezione ed equilibrio; agendo secondo criteri oggettivi e documentabili; avviando procedure di recupero a partire dalle posizioni più critiche; informando preventivamente il debitore sulla posizione e sull’ammontare del credito; cercando, in ogni caso, soluzioni in via amichevole e rifuggendo da intenti speculativi di sorta. 2. Controllo della qualitàNIDACO Costruzioni Srl, relativamente ai servizi ed ai prodotti offerti, garantisce adeguati standard di qualità sulla base di livelli predefiniti, realizzando opportuni interventi di monitoraggio sulla qualità percepita.A tal fine, la società si è dotata di un aggiornato sistema di gestione della qualità secondo le procedure UNI EN ISO 9001: 2000. 3. Scelta dei fornitoriLealtà, imparzialità e pari opportunità, per ogni fornitore, informano i processi diacquisto di NIDACO Costruzioni Srl ai fini del conseguimento del massimo vantaggio in termini di competitività.I collaboratori addetti ai processi in argomento sono tenuti, in particolare, a non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti prefissati, la possibilità di concorrere alla stipula di contratti di fornitura, alla stregua di criteri oggettivi e documentabili, tali da assicurare una sufficiente concorrenza tra i candidati ad essere annoverati nel quadro dei fornitori della società.Per alcune categorie merceologiche, la società può disporre di un albo fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriere di accesso.Sono requisiti di riferimento:· la disponibilità opportunamente documentata di mezzi (anche finanziari), strutture organizzative, capacità e risorse progettuali;· la comprovata esistenza di sistemi di qualità aziendali adeguati;· l’ottenimento di una quota significativa di valore aggiunto, qualora la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi. NIDACO Costruzioni Srl si riserva il diritto – senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori – di instaurare rapporti privilegiati con tutti i soggetti che conformano la propria attività su impegni e responsabilità etiche coerenti con le corrispondenti linee operative della società, come specificato nel presente Modello. 4. Integrità, indipendenza e regolazione dei rapportiLe relazioni con i fornitori, comprensive di contratti finanziari e di consulenza, sono regolate da principi comuni ed oggetto di costante attenzione.Linearità, estrema chiarezza e trasparenza sono alla base della stipula di contratti di fornitura a riscontro di processi di acquisto ispirati ai seguenti principi:· ricerca di una possibile utile rotazione periodica delle persone preposte agli acquisti;· separazione dei ruoli fra l’unità richiedente la fornitura e l’unità che stipula il contratto;· “tracciabilità” delle scelte adottate;· conservazione delle informazioni e dei documenti (ufficiali e non) di gara e contrattuali per la durata, almeno, di tre anni. Il rispetto dei principi indicati garantisce che la scelta dei fornitori non ricada su determinati soggetti al solo fine di procurare una indiretta utilità a terzi, ma vale ad assicurare che l’approvvigionamento sia attuato esclusivamente ai prezzi di mercato, in modo da prevenire la formazione di risorse utilizzabili per la commissione di reati. Sezione VRelazioni con la collettività 1. Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioniNIDACO Costruzioni Srl non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche, né loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all’estero; tantomeno effettua sponsorizzazioni di congressi, eventi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, se non nei limiti consentiti dalla legge e previa adozione di una espressa delibera della direzione aziendale.La società non eroga contributi ad organizzazioni che possano far insorgere ipotesi di conflitto d’interessi e non attua pressioni, di alcun genere, in forma diretta o indiretta, su esponenti politici; può, comunque, cooperare, anche finanziariamente, con organizzazioni o enti per progetti specifici, qualificati da:· finalità riconducibili all’oggetto sociale della società;· destinazione chiara e documentabile delle risorse.La società può aderire a richieste di contributi che, in provenienza da enti ed associazioni, formalmente e regolarmente costituite, dichiaratamente senza fini di lucro, siano in relazione a proposte di elevato valore culturale, per fini di beneficenza, di rilevante ed ampio interesse.Le attività di sponsorizzazione, rivolte ai temi del sociale, dell’ambiente,dello sport, dello spettacolo e dell’arte, possono riguardare solo eventi che offrano garanzia di qualità o che consentano alla società di offrire forme di collaborazione intese a garantirne originalità ed efficacia rappresentativa.Nella scelta delle proposte, NIDACO Costruzioni Srl é particolarmente attenta ad evitare ogni possibile situazione induttiva di conflitto d’interessi, di ordine personale o aziendale. 2. Rapporti istituzionaliOgni rapporto con le Istituzioni (anche internazionali,ove ricorrano) è misurato esclusivamente da forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell’attività legislativa e amministrativa sulla società e sulle relative proiezioni operative, a riscontrare richieste formali ed atti di sindacato ispettivo ovvero a rendere nota la propria posizione su temi d’interesse.In tale ottica, NIDACO Costruzioni Srl si impegna ad instaurare, fuori da logiche discriminatorie, opportuni canali di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali, a qualsiasi livello territoriale, nonché a rappresentare i propri obiettivi in maniera definita, trasparente e chiara, evitando posizioni equivoche e/o atteggiamenti di natura collusiva.I contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti muniti di esplicito mandato societario. 3. Disposizioni dell’Autorità antitrust e delle altre Autorità indipendentiNIDACO Costruzioni Srl osserva con scrupolo le regole antitrust e le disposizioni delle Authority regolatrici del mercato; non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione da esse richieste, come dagli altri organi di regolamentazione, nell’ esercizio delle loro funzioni ispettive e - ove necessario - collabora attivamente nel contesto delle procedure istruttorie.In ossequio dei requisiti di trasparenza e chiarezza, eletti a riferimenti imprescindibili, NIDACO Costruzioni Srl pone massima attenzione a non trovarsi in situazioni di conflitto d’interessi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari. 4. Considerazioni conclusive I principi, le regole di condotta ed i doveri che sono stati indicati in rapporto alle fattispecie delittuose considerate dal D. Lgs. 231/2001 e rilevanti agli effetti applicativi del Modello (in particolare, con riferimento agli artt. 24 – 25 – 25 ter – 25 septies – 25 octies), si accompagnano al divieto generalizzato che NIDACO Costruzioni Srl rivolge - espressamente - ai propri dipendenti, fornitori e collaboratori, affinché si astengano dal compimento di atti, pratiche e comportamenti che, in modo non equivoco, possono in qualche modo, in via diretta o indiretta, riferirsi ai reati in argomento.Una ulteriore esplicita sottolineatura di divieto, nei termini sopra specificati, s’impone anche per le altre ipotesi contemplate dal Decreto che, a motivo della loro tipicità (artt. 25 bis – 25 quater – 25 quinquies – 25 sexies), possono ritenersi non concretamente ipotizzabili nell’ambito delle attività della società.Talché il complesso delle prescrizioni di ordine etico poste nel Modello risulta valorizzato e vivacizzato dai divieti, conclusivamente introdotti, a fattor comune di tutte le previsioni contemplate dal D. Lgs. 231/ 2001 (e dalle successive norme integrative intervenute), in maniera da accentuare i presidi di salvaguardia, di tutela e di garanzia dell’ operatività sociale, sotto ogni profilo di interesse. C O D I C E D I S C I P L I N A R E 1. Principi generaliUna effettiva ed efficace applicazione dei canoni comportamentali previsti nel Modello deve accompagnarsi alla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti attuati in violazione delle regole di condotta poste nel Modello, contemplate nel D. Lgs. 231/ 2001 e, più in generale, nella normativa societaria e penale. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta compendiate nel Modello sono assunte da NIDACO Costruzioni Srl in piena autonomia, indipendentemente dagli illeciti che possono essere determinati da eventuali condotte improprie. 2. Profili sanzionatori 2.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti. I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali poste dal presente Modello sono definiti illeciti disciplinari.Ad essi sono applicabili le sanzioni previste dal Codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 300/1970 (art. 7) ed eventuali normative speciali, in quanto irrogabili.Il Modello non si discosta dal quadro delineato e si rapporta alle categorie dell’apparato sanzionatorio esistente, sostanzialmente costituito dalle norme pattizie contenute nel contratto di lavoro di categoria applicato al singolo rapporto di lavoro. Categorie che descrivono i comportamenti “impropri”, prevedendo, in concreto, sanzioni commisurate alla rilevanza e gravità delle fattispecie considerate.In particolare, il contesto, riferibile anche ai soggetti in rapporto comunque stabile con la società, prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a)- Rimprovero verbale o scrittoIncorre nel provvedimento il lavoratore che viola le procedure interne previste dal Modello (ad esempio, inosservanza e/o omissioni di prescrizioni, di comunicazioni d’obbligo all’indirizzo dell’Organismo di controllo) o adotta, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni in esso poste.Nei comportamenti considerati si ravvisa, in sostanza, l’inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio od altro idoneo mezzo. b)- MultaIncorre nel provvedimento il lavoratore che viola più volte le procedure interne previste dal Modello o adotta, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, condotte ripetutamente non conformi alle prescrizioni in esso poste, prima ancora che le mancanze siano state accertate e contestate.Nei comportamenti considerati si ravvisa la ripetuta inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizi od altro idoneo mezzo. c)- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Incorre nel provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o nel porre in essere condotte non conformi alle prescrizioni in esso poste dell’espletamento di attività nelle aree a rischio ovvero compiendo atti contrari o in pregiudizio agli interessi della società, arreca danno alla NIDACO Costruzioni Srl o la espone, oggettivamente, a situazioni di pericolo alla integrità dei beni aziendali.Nei comportamenti considerati si ravvisa la determinazione di arrecare un danno o di porre in essere una situazione di pericolo per l’integrità dei beni aziendali o il compimento di atti contrari agli interessi societari, quale portato dell’ inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizi o altro idoneo mezzo. d)- Trasferimento per punizione o licenziamento con preavvisoIncorre nel provvedimento il lavoratore che, nell’espletamento di una o più delle attività nelle aree a rischio, adotta condotte non conformi alle prescrizioni del Modello, dirette in modo univoco al compimento di un reato considerato (e sanzionato) dal D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.In tale comportamento si ravvisa la determinazione di arrecare un danno di rilevante entità o dare luogo ad una situazione di notevole pregiudizio a carico della società. e)- Licenziamento senza preavvisoIncorre nel provvedimento il lavoratore che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, pone in essere una condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, in maniera da determinare, in concreto, l’ applicazione di una delle misure previste dal D. Lgs. 231/ 2001 e successive modificazioni e integrazioni.Tale comportamento si ravvisa nel compimento di atti in manifesta contraddizione col rapporto fiduciario lavoratore/società ovvero nell’attuazione delle inosservanze considerate nei punti precedenti produttive di grave pregiudizio per la società. Nell’ applicazione delle sanzioni, per tipo ed entità, si terrà conto di :- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia in rapporto alla prevedibilità dell’evento;- mansioni e comportamento complessivo del lavoratore, in rapporto alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge;- posizione funzionale delle persone coinvolte nel fatto costituente la condotta illecita;- ogni altra circostanza che accompagna la violazione disciplinare. | QUADRO SINOTTICO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI | | VIOLAZIONE | SANZIONE | | Inosservanza procedure previste dal Modello | Rimprovero verbale o scritto | | Ripetuta inosservanza delle procedure previste dal Modello | Multa | | Grave inosservanza delle procedure previste dal Modello produttiva di danno di di una situazione di pericolo per la società o lesiva dei suoi interessi | Sospensione | | Gravissima inosservanza produttiva di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio | Trasferimento | | Inosservanza assoluta delle prescrizioni del Modello con grave pregiudizio per la società conseguente all’applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/ 2001 | Licenziamento |
2.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti. Le violazioni delle procedure commesse dai dirigenti, consistenti nell’adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, trovano riscontro sanzionatorio nelle previsioni del pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro, fatti salvi l’esperimento di azioni di responsabilità e la richiesta di risarcimento danni. 3. Procedure disciplinari 3.1 Procedura disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti. Accertate una circostanza o una condotta costituenti illecito disciplinare, la conseguente procedura (che interessa la categoria degli operai, impiegati, quadri e dirigenti convenzionali, esclusi i dirigenti di vertice) si sviluppa conformemente alle regole previste dalla Legge 300/1970 (art.7) ed alle connesse disposizioni collettive afferenti al contratto che disciplina il rapporto di lavoro del dipendente ritenuto responsabile.L’addebito deve essere contestato tempestivamente, in forma scritta, specifica e circostanziata nella indicazione della condotta costituente l’illecito disciplinare, individuato dalle norme e/o disposizioni violate, con assegnazione di un termine di cinque giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per rendere giustificazioni ovvero richiedere, in forma scritta, l’audizione orale a difesa.Decorso il termine, valutate le giustificazioni ovvero le ragioni espresse nell’audizione orale dal responsabile, potrà essere adottata la sanzione disciplinare, nel doveroso rispetto dei principi di proporzionalità e di congruità.In presenza di recidiva, sia generica che specifica, verificata dall’applicazione nel corso dello stesso anno di misure sanzionatorie,potrà farsi luogo all’adozione nei confronti del responsabile di una sanzione superiore a quella prevista o ritenuta congrua rispetto alla condotta illecita. 3.2 Procedura disciplinare nei confronti dei dirigenti. In considerazione dei particolari vincoli fiduciari che caratterizzano il rapporto dei dirigenti di vertice e del grado di affidamento riposto nelle loro capacità professionali, la procedura disciplinare non può seguire le regole della Legge 300/1970.Ma, avuto riguardo alla gravità dell’illecito,considerato nelle sue componenti, di natura soggettiva ed oggettiva, e nei riflessi incidenti sull’affidabilità del dirigente, dovrà conseguentemente farsi ricorso a provvedimenti risolutivi (e non conservativi) del rapporto di lavoro, compromesso dalla condotta sanzionata. 4. Altre misure di tutela a)- nei confronti degli amministratori e dei sindaci:Le violazioni del Modello commesse da amministratori o da sindaci saranno, dall’Organo di controllo che le ha rilevate, portate a conoscenza dell’Assemblea dei soci e del Collegio sindacale, con invito ad assumere le opportune iniziative conformemente alla vigente normativa.Ove i soggetti responsabili siano amministratori o sindaci di società controllate e/o partecipate, la circostanza dovrà essere portata a conoscenza dell’Organo di controllo che attiverà la competenza del consesso assembleare per l’adozione delle relative iniziative. b)- nei confronti di collaboratori esterni e partners:Le condotte poste in essere da collaboratori esterni e da partners commerciali in contrasto con le linee comportamentali fissate nel Modello, e tali da comportare il rischio di commissione di un reato considerato dal D. Lgs. 231/ 2001 e successive modificazioni e integrazioni, potrà determinare, in corrispondenza delle specifiche contrattuali inserite nelle lettere d’incarico, la risoluzione del rapporto, senza pregiudizio sulla eventuale richiesta di risarcimento laddove insorgano danni concreti alla società in dipendenza dell’applicazione, da parte del giudice penale, delle misure sanzionatorie previste dal Decreto in argomento.A tal fine, le lettere d’incarico e/o gli accordi di partnership devono prevedere specifiche clausole contrattuali corrispondenti alle cennate finalità di tutela che dovranno, in particolare, essere tenute presenti dal responsabile addetto alla elaborazione e tenuta di tali atti, anche ai fini del loro aggiornamento, d’intesa con l’Organo di controllo. O R G A N O di C O N T R O L L O 1. Istituzione e struttura E’ istituita una struttura di vigilanza e controllo, denominata “Organo di Controllo”, dotata – secondo le previsioni del D. Lgs. 231/2001 – di indipendenza e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare, con professionalità e continuità d’azione, sul funzionamento, l’osservanza e l’attualità del Modello.L’Organo di controllo, a composizione variabile, è attualmente costituito da tre componenti, di cui due esterni (uno dei quali con funzioni di Presidente) ed uno interno all’azienda, adeguatamente qualificati, onde svolgere i loro compiti, assicurando indipendenza, competenza e professionalità.I componenti dell’Organo di controllo sono nominati dall’Assemblea dei soci (che ne determina il corrispettivo annuale), restano in carica tre anni, si riuniscono normalmente con cadenza trimestrale, documentano il contenuto delle riunioni in appositi verbali raccolti in un registro dedicato, tenuto dal Presidente.Le deliberazioni dell’Organo di controllo sono prese a maggioranza assoluta; il componente dissenziente ha diritto a far annotare a verbale i motivi del suo dissenso. 2. Attribuzioni e poteri Le attribuzioni ed i poteri conferiti all’Organo di controllo alla stregua delle indicazioni normative di riferimento (artt. 6 e 7 del D. Lgs.231/2001) possono così schematizzarsi:· seguire la piena attuazione del modello;· verificare la reale ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati considerati dal D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni) in rapporto alla struttura aziendale;· accertare l’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari individuati con riguardo alle diverse tipologie di reato in esso contemplate;· suggerire la revisione del Modello in relazione a mutamenti della realtà aziendale, anche in dipendenza di modifiche normative;· attivare procedure di controllo e ricognizioni dell’attività aziendale per la verifica delle aree di attività a rischio;· sollecitare opportune iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;· raccogliere,elaborare e conservare le informazioni e le segnalazioni rilevanti in ordine all’osservanza del Modello;· coordinarsi con le funzioni aziendali per garantire il funzionamento del Modello nei diversi profili ad esso attinenti.In relazione al descritto quadro di attribuzioni, l’Organo di controllo gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali, avvalendosi della collaborazione delle diverse articolazioni aziendali interessate o, comunque, coinvolte nelle attività di controllo e, se ritenuto necessario, dell’apporto tecnico di consulenti esterni, a ciò previamente autorizzati dalla società. 3. Compiti operativi Ai fini della verifica dell’osservanza e della efficacia del Modello, l’Organo di controllo:· riceve le segnalazioni dai singoli responsabili ed attiva specifici controlli;· effettua periodicamente controlli a campione sulle attività svolte nelle aree a rischio, onde verificarne la corretta esplicazione;· riscontra,con cadenza periodica, anche mediante interviste dirette alle posizioni interessate, la validità applicativa delle procedure interne in rapporto alla prevenzione dei reati considerati nel Modello;· esamina eventuali segnalazioni, provenienti, in forma scritta, dagli organi della società, da qualsiasi dipendente o da ogni altro interlocutore in funzione di possibili interventi di accertamento delle situazioni rappresentate;· propone, ove necessario, l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni orientative sulla condotta da assumere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Organi di vigilanza;· verifica,con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e delle procure, in quanto sussistente in ambito societario;· segnala alle posizioni societarie di vertice eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria onde evitare la possibile formazione di flussi finanziari atipici o connotati da insolita discrezionalità;· conserva ogni informazione, rapporto o segnalazione afferente all’ applicazione del presente Modello;· informa gli organi di direzione aziendale e l’Assemblea dei soci delle violazioni emerse in conseguenza dell’attività di vigilanza e controllo svolta. P A R T E S P E C I A L E P A R T E S P E C I A L E“ A “ 1. I reati in danno della Pubblica Amministrazione Il D. Lgs. 231/2001, negli articoli 24 e 25, individua le tipologie di reato che interessano i rapporti con la Pubblica Amministrazione (ed i soggetti che la rappresentano), dando luogo a fattispecie fraudolenti produttive di danno.La Pubblica Amministrazione è “quel complesso di autorità,organi e soggetti cui l’ordinamento affida la cura degli interessi pubblici”. I reati considerati nella presente parte sono:· malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- truffa aggravata ai danni dello Stato, di un altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 , c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.);
- corruzione (artt. 318 e 319 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. );
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c. p.).
2. Aree a rischio e processi interni di controlloSono definite “aree a rischio“ tutti quegli “spazi“ di attività aziendali che, comportando rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione, alla luce delle esperienze astrattamente considerate, possono dar luogo alla commissione dei reati considerati dal D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni), come in precedenza annotato, da parte di quanti in essi operano.Tali spazi sono stati individuati attraverso le ordinarie distinzioni di settore, la specificazione delle attività/funzioni/processi in essi svolti e l’attribuzione di codifiche esplicative del sistema di controllo interno, concettualmente ed orientativamente corrispondenti, per quanto possibile, alle indicazioni della normativa UNI EN ISO 9001:2000 afferente al Sistema Gestione Qualità adottato dalla società.Premesso quanto sopra, sono da considerare aree di attività particolarmente a rischio:- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici nazionali, comunitari o stranieri per l’assegnazione di commesse opere, forniture o servizi, di concessioni, di partnership o altre operazioni similari caratterizzate dal fatto di essere, comunque, svolte in un contesto potenzialmente competitivo; - la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici nazionali, comunitari o stranieri ed acquisizione di commesse in aree geografiche che non garantiscono adeguate condizioni di trasparenza; - la scelta di partner per la partecipazione, in associazione, a procedure di evidenza pubblica; - l’assegnazione di specifici incarichi di consulenza o di rappresentanza a soggetti terzi a fini di partecipazione a procedure di gara;- la gestione di contratti della Pubblica Amministrazione;- la negoziazione, stipulazione e/o esecuzione, in qualità di stazione appaltante, di contratti conclusi dalla società;- le richieste di erogazioni, contributi o finanziamenti, come il conseguente impiego, gestione e controllo delle risorse finanziarie; - la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; - la gestione delle tematiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs.81 /2008) e di privacy (D. Lgs. 196/ 2003); - la gestione dei beni mobili registrati relativi all’attività aziendale; - la cura e la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali, le autorità fiscali, di vigilanza e controllo e dei relativi adempimenti amministrativi; - la ricerca,selezione ed assunzione del personale; - ogni altra tipologia di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione. 3. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionaleGli amministratori, dirigenti e dipendenti, operanti anche di fatto nelle aree di attività a rischio, i collaboratori e partner esterni (che costituiscono nel loro insieme i “destinatari“ delle prescrizioni di riferimento) devono astenersi, in maniera scrupolosa, da:· porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni);· attuare comportamenti che, seppure non determino di per sé ipotesi di reato rientranti nella casistica individuata dal Decreto in argomento, possono potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;· dare luogo a situazioni di conflitto di’interessi nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Ai destinatari, come sopra definiti, richiamati i principi del Codice etico, è fatto, in particolare, divieto assoluto di:- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari (o a loro familiari);- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche di cortesia o comunque volti ad acquisire trattamenti di favore, ad influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare qualsiasi vantaggio per la società (anche in quei paesi in cui la circostanza rappresenta una prassi diffusa). Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi per l’esiguità del valore o perché destinati a promuovere iniziative benefiche, artistiche o culturali. I regali offerti – ad eccezione di quelli di modico valore – devono essere documentati per consentirne ogni successivo debito riscontro;- accordare agli stessi soggetti vantaggi di qualsiasi altra natura, produttivi delle evidenziate conseguenze;- effettuare prestazioni in favore di partner o consulenti o riconoscere agli stessi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del relativo rapporto associativo-professionale e/o alle prassi eventualmente vigenti in ambito locale;- rendere dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici, nazionali o comunitari, in vista del conseguimento di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati che, ove ottenuti, devono formare oggetto di puntuale e compiuto rendiconto;- destinare a finalità diverse da quelle previste somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, per i titoli sopra indicati. Per dare attuazione ai comportamenti prescritti, la posizione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, ha il compito di interagire con la Pubblica Amministrazione, deve attenersi all’osservanza dei seguenti altri precetti: - i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, nominando un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni da svolgere nelle aree di attività a rischio;- il funzionario pubblico referente deve essere chiaramente individuato e, quanto più possibile, opportunamente documentati i rapporti intrattenuti;- percorsi “privilegiati” o conoscenze particolari acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale, ancorché leciti, devono essere esclusi dalle condotte aziendali praticate;- gli accordi di associazione devono essere definiti per iscritto,evidenziandone tutte le condizioni particolari, soprattutto per quanto attiene le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere esplicitati per iscritto,con l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti coerentemente alle deleghe ricevute dalla società;- nessun tipo di pagamento può essere effettuato per contanti o in natura;- la funzione di controllo sugli adempimenti correlati allo svolgimento delle evidenziate attività deve porre particolare attenzione alla loro effettiva osservanza,riferendo immediatamente all’Organo di controllo eventuali situazioni di irregolarità.Qualora il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, devono essere, con tempestività e compiutezza, portati a conoscenza del responsabile di riferimento gli stati di avanzamento del procedimento, segnalando – ove ricorrano – eventuali comportamenti della controparte pubblica intesi ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche se all’indirizzo di terzi. 4. I responsabili delle attività nelle aree a rischioLe attività che sono svolte o possono rientrare nell’ambito delle aree a rischio devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti (dipendenti, collaboratori …) che, a qualsiasi livello, operano nell’ambito e per conto di NIDACO Costruzioni Srl.Le posizioni responsabili delle funzioni che si estrinsecano nel compimento di operazioni a rischio, nel senso definito dal Modello, rispondono di ogni attività da loro direttamente svolta o attuata da collaboratori nel contesto della specifica funzione di riferimento (con particolare riguardo a quelle realizzate con la Pubblica Amministrazione), in ragione della quale assumono la denominazione di “ referenti “ dell’operazione a rischio.Le attività rientranti nelle aree a rischio devono essere segnalate all’Organo di controllo dai responsabili, come sopra individuati, a mezzo di convenienti comunicazioni che rilevino:- le pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell’operazione;- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’area a rischio – per sé e per gli eventuali sub-responsabili delegati – nella quale si riscontri la piena conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione;- l’indicazione delle iniziative e degli adempimenti concretamente svolti.Al riguardo, l’ Organo di controllo potrà svolgere ogni opportuna azione di competenza, dandone - se necessario - evidenza scritta. P A R T E S P E C I A L E “ B “ 1. I reati societariIl D. Lgs. 231/2001, con l’art. 25 ter, assume in considerazione i reati societari, avendo come riferimento di centralità il bilancio (ed i principi che ne regolano la formazione) ed ogni altro connesso adempimento (da estendere, ove ricorra, al “bilancio consolidato di gruppo”). I reati in argomento sono :- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);- falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);- impedito controllo (art. 2625 c.c.);- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);- illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);- illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); - operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.);- formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.). 2. Aree a rischio e processi interni di controlloSono definite “aree a rischio” tutti quegli “spazi” di attività aziendali nei quali i soggetti che in essi operano, avuto riguardo alle tipologie dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/2001, come in precedenza annotato, possono dar luogo alla commissione delle fattispecie delittuose considerate.Tali spazi sono stati individuati avendo a riferimento l’assetto societario e di governance di NIDACO Costruzioni Srl, le attività /funzioni/ processi in essa svolti, le codifiche esplicative del sistema di controllo interno concettualmente ed orientativamente corrispondenti, per quanto possibile, alle indicazioni della normativa UNI EN ISO 9001:2000 che regola il Sistema Gestione Qualità adottato dalla società.Premesso quanto sopra, aree di attività e funzioni particolarmente a rischio sono da considerare quelle relative a:- redazione del bilancio, relazione sulla gestione e altre comunicazioni ai soci (ed al mercato) in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;- operazioni societarie incidenti sull’integrità del capitale sociale;- predisposizione di prospetti informativi a fini di divulgazione tramite rapporti con gli organi di stampa e d’informazione;- approntamento di comunicazioni all’indirizzo delle Autorità di vigilanza e relativa gestione dei rapporti. 3. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale Gli amministratori, i dirigenti, i loro dipendenti e collaboratori (costituenti nel loro insieme “i destinatari”) i quali operano nelle aree di attività a rischio in argomento, richiamati i principi generali posti nel Codice etico adottato dalla società, devono attenersi al rigoroso rispetto delle regole poste a presidio della gestione societaria, quali:- le procedure, disposizioni e documentazione proprie della struttura organizzativa della società;- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione. Ai destinatari, come sopra individuati, è fatto obbligo di:a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, come delle procedure aziendali interne che dovranno essere compiutamente osservate in tutte le attività inerenti alla formazione del bilancio, alla rappresentazione delle situazioni contabili periodiche ed alle altre comunicazioni sociali onde fornire agli aventi titolo (soci, pubblico, mercato) un quadro informativo veritiero ed appropriato della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con divieto di fornire dati falsi, lacunosi, incompleti e/o di omettere elementi d’informazione dovuti al fine di prospettarne una impropria e non veritiera realtà; b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, agendo nel rispetto delle procedure aziendali interne che ad esse s’informano a garanzia dell’interesse dei creditori e dei terzi in genere;c) assicurare il regolare funzionamento della società, garantendo ed assicurando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale,nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, con divieto di assumere comportamenti di ostacolo (occultamento di documenti, uso di altri mezzi fraudolenti …) o comunque d’impedimento allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale;d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste all’indirizzo delle Autorità pubbliche di vigilanza, agevolandone lo esercizio delle funzioni, con divieto di omissioni e/o esposizione di dati non rispondenti al vero o di occultamento di fatti rilevanti ai fini della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero di ostacolo all’esercizio delle loro funzioni, anche in sede di ispezioni (in termini di rifiuto, ostruzione, mancata collaborazione, opposizione);e) tenere un comportamento corretto e leale, improntato a verità nei rapporti con gli organi di stampa e d’informazione. Più specificamente, il Modello prevede il divieto di :· porre in essere, dare causa o collaborare nell’assunzione di comportamenti che, comunque considerati, possano integrare – direttamente o indirettamente – le fattispecie di reato considerate dal D. Lgs. 231/2001 (art. 25 ter);· tenere o porre in essere comportamenti che, pur non costituendo di per sé fattispecie di reato rientranti nella tipologia in argomento, possano potenzialmente ad essa essere ricondotti in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;· violare, in ogni caso, i principi e le procedure aziendali come sopra definiti. 4. I responsabili delle attività nelle aree a rischioLe operazioni che sono svolte o possono rientrare nelle aree a rischio devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano nell’ambito e per conto di NIDACO Costruzioni Srl.Le posizioni responsabili delle funzioni che si estrinsecano nel compimento di operazioni a rischio, nel senso definito dal Modello, rispondono di ogni attività da loro direttamente svolta o posta in essere da collaboratori nel contesto della specifica funzione di riferimento, in ragione della quale assumono la denominazione di “referenti” dell’operazione a rischio. Al riguardo, l’Organo di controllo potrà dare esecuzione ad ogni necessaria azione di competenza, dandone - se opportuno - evidenza scritta. P A R T E S P E C I A L E “ C “ 1. Gli altri reatiLe ripartizioni che precedono evidenziano le fattispecie delittuose che,espressive di più diretta (ed incombente) pericolosità, sollecitano comportamenti, azioni e condotte operative conformi alle prescrizioni del Modello, sia per evitarne le conseguenze sanzionatorie poste dal D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni), sia per attestare, in buona sostanza, la politica di correttezza e di rispetto delle regole da parte della società in un ambito di sicurezza, garantito a tutto campo.In questo comparto sono, invece, riunite le altre configurazioni illecite, sospinte nella casistica dei “reati presupposti” del citato decreto da successive norme, per così dire, di allineamento alle originarie previsioni sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti.La elencazione che segue consente di poter disporre di un quadro conoscitivo, attuale ed aggiornato, dei reati finora considerati dal D. Lgs.231/2001 (e successive integrazioni), ma non esaurisce la propria funzione nella mera, seppur utile, convenienza espositiva.Occorre, anzi, di rilevare che gli illeciti penali di seguito distinti, se risultano, per buona parte,ininfluenti e “distanti” agli effetti dell’operatività di NIDACO Costruzioni Srl, riflettono, nelle ipotesi circostanti al tema della sicurezza, esigenze di attenta considerazione ed appropriata tutela.Allo stato, i reati, per così dire, “residuali” sono :- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis D. Lgs. 231/ 2001);- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D. Lgs. 231/ 2001); - delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001); - abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001 in relazione agli artt. 184 e 185 del D. Lgs. 24.02.1998 - T.U. delle disposizioni in materia d’intermediazione finanziaria, come integrato dalla Legge 18.04.2005, n.62);- omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs. 231/ 2001 in relazione agli artt. 589 e 590,3° comma, c. p.);- ricettazione (art. 648 c. p.);- riciclaggio (art. 648 bis c. p.); - impiego di denaro,beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.). 2. Aree a rischio e processi interni di controllo Sono definite “aree a rischio” tutti quegli “spazi” di attività aziendali nei quali i soggetti che in essi operano, avuto riguardo alle tipologie dei reati presupposti considerati dal D. Lgs. 231/ 2001 (e successive integrazioni), possono dar luogo a rischi di commissione delle fattispecie delittuose previste.La definizione, nella circostanza, attiene specificamente alle ipotesi di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’ igiene e della salute sul lavoro, in ordine alle quali gli “spazi” si estendono a tutte le aree, interne e, soprattutto, esterne, nelle quali NIDACO Costruzioni Srl esplica le proprie specifiche attività. In tale ottica, sono da considerare aree di attività particolarmente a rischio i cantieri di lavoro, il loro esercizio, la relativa gestione ed ogni altra espressione lavorativa ad essi circostante. 3. Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionaleNIDACO Costruzioni Srl si adopera affinché gli “spazi“ operativi (interni e, soprattutto, esterni), di propria pertinenza, siano adeguatamente “attrezzati“ a fini di prevenzione, protezione e sicurezza.Lungo tali linee d’impegno che non trascurano decoro e salubrità, la società appresta a beneficio degli addetti/collaboratori condizioni di lavoro garantite da appropriati standard di sicurezza e da ogni possibile misura precauzionale di esercizio sotto il profilo organizzativo-gestionale:- raccomandando all’ “utenza” di destinazione, nella sua varia composizione, l’osservanza dei principi e dei criteri posti a fondamento (e costantemente ribaditi con azioni formative ed informative) delle decisioni societarie convergenti sull’inderogabile esigenza di “evitare ogni possibile/ prevedibile situazione di rischio”;- integrando ed armonizzando le vigenti procedure del sistema di sicurezza previsto, da ultimo, dal D. Lgs. 81/2008 con le finalità delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 (e successive integrazioni) e del Modello di gestione, organizzazione e controllo adottato, in coerenza con la specificità dei rischi;- realizzando raccordi info - operativi fra le varie posizioni coinvolte nel sistema di controllo. 4. I responsabili delle attività nelle aree a rischio Chiunque sia tenuto ad osservare o fare osservare le norme di sicurezza (prevenzione/protezione) può essere ritenuto responsabile dei reati in considerazione.La natura colposa delle fattispecie introdotte in materia di sicurezza costituisce responsabili, a diverso titolo, tutte le posizioni che da essa traggono tutela e, cioè: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti delegati a funzioni afferenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, gli stessi lavoratori/ collaboratori della società; i quali devono avere conoscenza – piena, attuale ed aggiornata – delle misure di sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali) poste a presidio delle aree a rischio.
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